GLI EDIFICI NUOVI O RISTRUTTURATI INTEGRALMENTE DEVONO PRODURRE IL 50% DELL’ENERGIA TERMICA CON LE RINNOVABILI. COME RISPETTARE NORMATIVA E AMBIENTE.

L’integrazione di impianti basati su fonti rinnovabili all’interno degli edifici è obbligatoria a livello nazionale ormai da più di un decennio. Il decreto legislativo 28/2011 imponeva per le nuove costruzioni (già dal 2011) l’obbligo di garantire il fabbisogno di energia da fonti rinnovabili per una quota pari al 50% e produrre una quota di potenza elettrica da fonte rinnovabile.
L’obiettivo è chiaro: abbassare il contributo (consistente!) della climatizzazione invernale ed estiva sulle emissioni climalteranti grazie alla diminuzione del consumo di combustibili fossili in linea con il piano di decarbonizzazione al 2030.

L’obbligo di utilizzare fonti rinnovabili negli edifici è definito dal decreto 199/2021, chiamato anche “Decreto Rinnovabili” che recepisce le indicazioni della Direttiva Europea 2018/2001 del dicembre 2018.
Il Decreto ha stabilito livelli minimi di fonti rinnovabili nella produzione di energia termica degli immobili in questi casi:

  • edificio di nuova costruzione o ampliamento di edificio la cui nuova porzione climatizzata ha un volume superiore del 15% del preesistente (quest’ultima condizione in alcuni casi legati alle regole vigenti nelle singole Regioni);
  • edificio esistente sottoposto a ristrutturazione rilevante con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione.

Fino al 13 giugno 2022, in questi edifici vigeva l’obbligo di produrre almeno il 50% di energia termica con fonti rinnovabili e di garantire una potenza di 20 W per ogni m2 di superficie della casa a livello del terreno (una casa che occupa 100 m2 di terreno aveva l’obbligo di installare almeno 2 kW di impianto fotovoltaico).

Sono state decise a livello nazionale percentuali minime per coprire con fonti rinnovabili il fabbisogno di energia annuo per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS); nelle singole Regioni la normativa può essere ancora più stringente.

Per le pratiche edilizie presentate in Comune dopo il 23 Giugno 2022 le percentuali stabilite sono:

  • riscaldamento + raffrescamento + produzione di acqua calda sanitaria (nel loro insieme): 60% per edifici privati, 65% per edifici pubblici;
  • sola produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS): 60% per i privati e 65% per edifici pubblici.

Inoltre, è obbligatorio rispondere alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per una quota aumentata da 20 W a 50 W per ogni metro quadrato di superficie al livello del terreno (la stessa casa di 100 mq deve garantire 5 kW di potenza con un impianto fotovoltaico).

È facile intuire come il calcolo esatto della quantità di energia rinnovabile necessaria possa essere fatto solo da un progettista termotecnico che sappia calcolare tutta l’energia termica che serve alla tua abitazione. Inoltre, le differenti tecnologie sono considerate più o meno rinnovabili, solo a seconda di precisi indicatori di cui il progettista deve tenere conto.

DEROGHE ALLE IMPOSIZIONI DI LEGGE
Esistono due casi in cui è possibile derogare alle imposizioni di legge sulle rinnovabili:

  • se l’edificio è allacciato a una rete di teleriscaldamento efficiente che soddisfa l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria (in questo caso “efficiente” non è un semplice aggettivo generico ma fa riferimento alla definizione del decreto 102/2014 che stabilisce alcuni parametri perché una centrale di teleriscaldamento possa definirsi tale. Il gestore della rete di teleriscaldamento è obbligato a dare indicazioni in tal senso;
  • se l’edificio è sottoposto a tutela di carattere storico-urbanistico, solamente se è dimostrato che gli obblighi per il rispetto dei parametri (installazione di pompe di calore e di pannelli solari) siano incompatibili con i vincoli paesaggistici o culturali.

TECNOLOGIE PER RISPETTARE L’OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI
Bisogna fare subito chiarezza su una questione: l’obbligo riguardante la copertura del fabbisogno termico con le rinnovabili negli edifici stabiliti con il D.Lgs. 199/2021 non può essere soddisfatto tramite impianti che producono esclusivamente energia elettrica, utilizzata poi per alimentare i sistemi di riscaldamento.

Il fotovoltaico, insomma, è sempre la migliore soluzione per rispondere all’obbligo di copertura della potenza elettrica da fonti rinnovabili (50 W/mq), oltre che a rendere più efficiente la propria abitazione e risparmiare sui consumi, ma nel calcolo dell’energia termica non basta perché non viene conteggiato direttamente come energia rinnovabile, ma solo a compensazione dei fabbisogni di energia elettrica dell’edificio.

Per rispondere al 60% di copertura dell’energia termica sono necessarie tecnologie che sfruttano le rinnovabili termiche, ossia:

  • pompe di calore per la climatizzazione invernale ed estiva
  • pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (o per integrare il riscaldamento)
  • generatori di calore a biomassa.

Ora potrai capire perché in tutte le nuove costruzioni non troverai più una caldaia a gas come unico generatore di calore, ma piuttosto una pompa di calore.

La combinazione di queste tecnologie efficienti consente di rispettare la legge, ridurre consumi e costi in bolletta e abbattere le emissioni in atmosfera.

Come già detto, per rispondere all’obbligo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile la soluzione è quasi obbligata ed è costituita dall’impianto fotovoltaico.

Segnaliamo a riguardo che il decreto 199/2021 e il successivo impianto legislativo hanno notevolmente semplificato l’installazione di impianti solari fotovoltaici (e termici) sugli edifici equiparando la loro installazione, nella maggior parte dei casi, a interventi di edilizia libera.

EVOLUZIONE FUTURA DEGLI OBBLIGHI SULLE RINNOVABILI

Già dopo la pubblicazione della direttiva 2018/2001, nel 2023 questa direttiva è stata modificata con la direttiva (UE) 2023/2413, come risultato di importanti modifiche, tra cui segnaliamo:

  • Il pacchetto “Fit for 55%” per ridurre le emissioni di gas climalteranti del 55% rispetto al 1990, fissando la quota di rinnovabile in EU al 40%
  • Il piano Repower EU del maggio 2022, a seguito della guerra Russia-Ucraina, che ha l’obiettivo di smarcarsi dalla dipendenza del gas russo e prevede l’installazione di pompe di calore e di impianti fotovoltaici per raggiungere il 45% di quota rinnovabile in EU.

A livello nazionale, il Decreto Rinnovabii 199/2021 impone dal 2024 una revisione almeno quinquennale degli obblighi previsti nel decreto.

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(photo credit Christian Reimer)